Nuova ordinanza chiusura domenicale negozi di Capoterra


Il Comune di Capoterra dispone che gli esercizi commerciali al dettaglio su aree private operanti nel territorio del Comune di Capoterra osservino le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura;
1) gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza;
2) gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di 13 ore giornaliere;
3) l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
4) è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi di vendita al dettaglio nei seguenti giorni: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 20 maggio, 17 giugno, 15 agosto, 21 ottobre, 18 novembre, 25 e 26 dicembre;
5) in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, organizzati dalla amministrazione comunale o dalle associazioni dei commercianti, potrà essere consentita l’apertura degli esercizi commerciali anche oltre le ore 22,00, nonché l’eventuale deroga alla chiusura domenicale e festiva.
Viene fatto salvo il comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, relativamente alle deroghe previste per le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi; ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade; nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le stazioni di servizio autostradali qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Ordinanza n. 11 del 02/04/2007

Immagini collegate: