Il Comune di Capoterra dispone che gli esercizi commerciali al dettaglio su aree private operanti nel territorio del Comune di Capoterra osservino le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura;
1) gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza;
2) gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di 13 ore giornaliere;
3) l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
4) è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi di vendita al dettaglio nei seguenti giorni: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 20 maggio, 17 giugno, 15 agosto, 21 ottobre, 18 novembre, 25 e 26 dicembre;
5) in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, organizzati dalla amministrazione comunale o dalle associazioni dei commercianti, potrà essere consentita l’apertura degli esercizi commerciali anche oltre le ore 22,00, nonché l’eventuale deroga alla chiusura domenicale e festiva.
Viene fatto salvo il comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, relativamente alle deroghe previste per le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi; ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade; nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; le stazioni di servizio autostradali qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
• Ordinanza n. 11 del 02/04/2007