In riferimento al contenuto di cui alla citata interrogazione si deduce:
1. I contenuti della deliberazione della G.C. N° 211 del 19 dicembre 2012 e dello schema di convenzione allegato, sono ben chiari e sono stati ampiamente approfonditi sia a livello giuridico-amministrativo che a livello di esecutivo.
2. Il servizio aggiuntivo affidato è strettamente connesso a quello di tesoreria comunale, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 8 della convenzione sottoscritta in data 6 febbraio 2009 ed oggetto di specifica proposta formulata dallo stesso Tesoriere. Presupposto obbligato per poter affidare il servizio aggiuntivo è che il Comune abbia deciso la gestione diretta della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Cosa che è avvenuta, come noto, al momento della risoluzione contrattuale con Gema spa con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 5/7/2012. Pertanto la legittimazione dell’attività affidata al tesoriere consegue unicamente da tale previsione e non rientra nella disciplina di cui all’art. 125 comma 11 del Codice degli appalti. Tale articolo, di contro, è stato richiamato esclusivamente per motivare la non valutabilità della proposta di Poste Tributi s.c.p.a. stante la stima delle attività superiore al limite di 40.000 euro.
Il servizio offerto dal Tesoriere Banco di Sardegna denominato di Fiscalità Locale, peraltro in essere anche in altre amministrazioni comunali della Sardegna, è relativo ad attività c.d. di SUPPORTO alla riscossione urgente delle liste di carico già predisposte dal Comune relative al: Servizio idrico integrato annualità 2011 e TARSU annualità 2012
Il termine del servizio è quello indicato, se pur genericamente, all’art. 9 della convenzione e non quello supposto dall’interrogante (31.12.2014 termine convenzione di Tesoreria).
Ulteriore aspetto che è stato valutato è quello relativo alla modalità informatica di movimentazione delle entrate tra Tesoriere e Comune, secondo un sistema ampiamente collaudato.
3. La nuova gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva sarà bandita solo a seguito della definizione del nuovo quadro normativo in materia. Nel frattempo tale attività è affidabile, in mancanza di concessionario, esclusivamente alla Società Equitalia, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del decreto legge n. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213.
4. E’ stato accertato l’evidente errore di battitura dell’anno di approvazione del Regolamento Generale delle Entrate confermato nel 2009 ( stesso numero di atto, giorno e mese di quello del 1999) che l’interrogante con molta solerzia e gratuita ironia ha sottolineato.
5. La gestione delle entrate tramite riscossione diretta è stata preferita all’esternalizzazione del servizio, in quanto con la riscossione diretta, oltre ad ottenere un considerevole risparmio dovuto al mancato pagamento dell’aggio al concessionario, il Comune può introitare gli importi versati dai contribuenti in termini più brevi rispetto al precedente sistema di riscossione e può disporre in tempo reale del rendiconto del flusso dei versamenti effettuati all’ente al fine di avviare tempestivamente la fase della riscossione coattiva. La gestione delle entrate tramite riscossione diretta presuppone in capo al comune l’attività di accertamento , la predisposizione di una lista di carico di contribuenti, la stampa dell’avviso di pagamento e dei bollettini e il relativo invio, l’attività di riscontro dei pagamenti da parte dei contribuenti mediante inserimento dei dati dei versamenti.
Per lo svolgimento di alcune delle suddette attività è possibile, senza alterare il sistema di gestione diretta delle entrate, ricorrere a servizi esterni. Nel caso in specie l’attività proposta sia da Poste Tributi s.c.p.a. che dal Tesoriere comunale – Banco di Sardegna , riguardante la stampa e spedizione degli avvisi di pagamento, predisposti dal Comune, e la rendicontazione delle somme pagate dai contribuenti non si configura in un rapporto di concessione in quanto le funzioni pubbliche inerenti l’accertamento del tributo restano in capo all’ente e non vi è alcun corrispettivo di aggio.
6. Per quanto concerne i tempi di disponibilità degli introiti versati dagli utenti nella cassa comunale si evidenzia quanto segue:
le disponibilità giacenti nei conti correnti postali non rilevano ai fini della quantificazione del fondo di cassa, in quanto per fondo di cassa è da intendersi esclusivamente quello disponibile presso il tesoriere comunale. Mentre gli incassi effettuati tramite il Banco di Sardegna vengono contabilizzati sul fondo di cassa anche in assenza di emissione di reversali da parte dell’ente, i fondi versati nei conti correnti postali, per essere disponibili e conteggiati nel fondo di cassa, necessitano di una serie di operazioni quali emissione delle reversali di incasso e trasmissione al tesorerie da parte dell’ente – lavorazione della reversale da parte del tesoriere – emissione da parte del tesoriere di assegni postale o postagiro – accredito della disponibilità prelevata dai conti postali e contabilizzazione sul fondo di cassa detenuto presso il Tesoriere.
7. Per quanto concerne la titolarità dei conti, infine si precisa che gli incassi giornalieri sono accreditati sul conto corrente “di transito” intestato al Comune , i cui flussi possono essere costantemente monitorati tramite il portale Fiscalità Locale, e trasferiti dal Tesoriere in modalità automatica ogni 10 giorni mediante accredito sul conto ordinario di Tesoreria con contestuale creazione di provvisori di entrata contabilizzati sul relativo fondo di cassa anche in assenza di reversali..
8. La stima del costo di €. 58.142,00 per Poste Tributi e di €. 73.116,65 per Banco di Sardegna si riferisce ai costi per stampa e imbustamento e rendicontazione di n. 55.731 bollettini relativi a n. 19.157 contribuenti.
9. L’importo di €. 16.719,00 indicato nel testo deliberativo quale “risparmio da parte del contribuente” , scaturisce dalla differenza di commissione di incasso a carico dei versanti praticato da Poste Tributi (€. 1,30) e Banco di Sardegna (€. 1,00) , pari a €. 0.30 per il numero dei bollettini (55.731).
10. Quanto previsto all’art. 5 della convenzione per il servizio di supporto è stato pertanto male interpretato così come risulta infelice il termine “ omertosa” usato dall’interrogante in commento a quanto previsto all’art. 9 della stessa.
L’Assessore alle Finanze
Salvatore Lai
• Interrogazione in Consiglio Comunale del Consigliere Cabiddu (SEL)